Attività concernenti prodotti audiovisivi

2 Gennaio 2020

Per attività concernenti prodotti audiovisivi si intendono le attività, svolte ai fini di lucro, di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita e noleggio o cessione a qualsiasi titolo di (articolo 75-bis del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“):

  • nastri
  • dischi
  • videocassette
  • musicassette
  • altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

 

Requisiti per l’esercizio dell’attività:
Per svolgere l’attività è necessario presentare apposita comunicazione alla Questura come previsto dall’articolo 75-bis del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“.

La documentazione necessario per svolgere l’attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

 

Modulistica:

Comunicazione per lo svolgimento di attività concernenti prodotti audiovisivi