Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita direttamente al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole con più modalità:
Nel caso 1 (superfici all’aperto) e 2 (sagre, fiere, ecc), la vendita può avere inizio senza alcuna formalità o adempimento (Risoluzione n. 77217 del 08/05/2014 Imprenditore Agricolo)
Nel caso 3 (in forma itinerante), 4 (commercio elettronico), 5 (distributori automatici), occorre una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, in base all’art. 4 del D. Lgs 228/2001.
Nel caso 6 (vendita con posteggio su aree pubbliche), la comunicazione presuppone che sia già stata richiesta ed ottenuta la concessione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del Dlgs n.114/1998.
Nel caso 7 (locali aperti al pubblico), va presentata una comunicazione al Comune in cui si intende esercitare l’attività.
I prodotti derivati, da manipolazione o trasformazione, dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere venduti e consumati utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.
In tutti i casi occorre osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Modulistica:
Il regime per l’avvio dell’attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 – Attività n. 1.9 della Tabella-A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Comunicazione Vendita Produzione Primaria
14. Notifica Sanitaria-SCIA ai fini della registrazione D.G.R.462-17
allegare anche planimetria e relazione tecnica, ove previste.
Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 228/2001,art.4, LR 12/10/2018 n. 17–Vendita diretta prodotti agricoli.
Per altre attività commerciali legate alla vendita di prodotti agricoli vedi anche la seguente modulistica.